Decreto del
Presidente della Repubblica
16 maggio
2000, n. 189
Esecuzione
dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività
culturali e il presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 18 aprile
2000.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87 della Costituzione;
Vista la legge 25
marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali;
Decreta:
Piena ed intera
esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni
e le attività culturali e il presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 18 aprile
2000.
Intesa tra il
Ministro per i beni e le attività culturali e il
presidente della Conferenza episcopale italiana relativa
alla conservazione e consultazione degli archivi
d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e
istituzioni ecclesiastiche
IL MINISTRO PER I
BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
quale autorità
statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione
e alla valorizzazione del patrimonio culturale,
autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
28 gennaio 2000,
e
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente
autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale
Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre
1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della
Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23,
lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo
necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di
cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11
febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede,
CONVENGONO
sulle seguenti
disposizioni:
Parte I
Disposizioni
relative agli archivi d'interesse storico
Articolo 1
Princìpi generali.
1. Il Ministero
per i beni e le attività culturali (di seguito
denominato Ministero) e la Conferenza episcopale
italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che
siano considerati di interesse storico, ai fini della
presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati
documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni,
nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e
istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi della normativa civile vigente.
2. Il Ministero e
la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla
normativa civile vigente, concordano anche sul principio
per il quale i beni culturali di carattere documentario
e archivistico di interesse storico appartenenti a enti
e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto
possibile, nei luoghi di formazione o di attuale
conservazione.
3. Il Ministero e
la C.E.I., concordano inoltre sulla necessità di
assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni
possibile intervento per garantire misure di sicurezza,
antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici
ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.
4. Per agevolarne
la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui
al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso
l'archivio storico della diocesi competente per
territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di
diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi
soppresse vengono depositati presso l'archivio della
parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le
medesime vengono ad appartenere a seguito del
provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi
appartenenti a istituti di vita consacrata o a società
di vita apostolica il deposito, quando necessario,
avviene presso l'archivio storico della provincia
corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio
storico generale o presso struttura analoga, purché siti
in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.
Articolo 2
Interventi della
Chiesa cattolica.
1. Ferme restando
le disposizioni pertinenti contenute nella normativa
civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si
impegna ad assicurare la conservazione e a disporre
l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e
istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1.
2. L'autorità
ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a
dotare gli archivi storici diocesani: di apposito
regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno
schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra
l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale
qualificato, di inventari e di strumenti di corredo
aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i
termini di consultazione, previa intesa con il
Ministero.
3. L'autorità
ecclesiastica competente si impegna a promuovere
l'inventariazione del materiale documentario e
archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza,
custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga
rispettata la normativa civile e canonica in materia di
divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di
beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla
circolazione del materiale documentario e archivistico
nel mercato antiquario.
4. La C.E.I.
destina agli archivi storici diocesani specifici
finanziamenti nell'àmbito delle risorse disponibili.
Articolo 3
Interventi dello
Stato.
1. Il Ministero
fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il
tramite delle proprie soprintendenze archivistiche,
collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle
condizioni previste dalle leggi vigenti, per la
dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il
restauro di materiale documentario, la dotazione di
mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste
da apposite convenzioni, lo scambio di materiale
informatico (software) relativo a programmi e progetti
di inventariazione, la formazione del personale.
2. Al fine di
favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1,
la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di
interesse storico e lo trasmette, periodicamente
aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le
soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte
anche gli archivi di interesse storico appartenenti a
istituti di vita consacrata o a società di vita
apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori
competenti. In relazione agli interventi da programmare,
il Ministero da la priorità agli archivi storici
diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali
di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita
consacrata o a società di vita apostolica.
3. Gli archivisti
ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero,
nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di
Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia
previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove
lo consentano le risorse disponibili, potranno essere
attivati presso le predette scuole corsi specificamente
destinati agli archivisti ecclesiastici, in
collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la
C.E.I.
4. Il Ministero si
adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul
mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di
polizia giudiziaria. A tal fine le autorità
ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.
Articolo 4
Interventi in
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato.
1. La
collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è
finalizzata ad assicurare la conservazione e la
consultazione degli archivi di cui all'art. 1, comma 1.
2. La
collaborazione si attua, in primo luogo, nell'àmbito
dell'inventariazione del patrimonio documentario e
archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di
ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di
tutela.
3. Il Ministero e
la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad
accelerare e coordinare i programmi di inventariazione,
precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi,
a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a
rispettare criteri e modelli comuni che consentano
l'interscambio delle informazioni.
4. Le autorità
ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze
archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo
l'accesso agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per
l'espletamento delle operazioni di ricognizione
necessarie alla realizzazione dei programmi di
inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti
dalla normativa vigente.
5. Le mostre che
riguardino il patrimonio documentario e archivistico di
proprietà ecclesiastica possono essere organizzate
mediante convenzioni tra le competenti autorità
ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa
canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la
ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione
delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei
diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali
pubblicazioni.
6. In caso di
calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili
collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la
valutazione delle priorità di intervento, il deposito
temporaneo del materiale documentario e archivistico in
archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro
del materiale danneggiato.
Parte II
Disposizioni
relative alle biblioteche
Articolo 5
Princìpi generali.
1. Il Ministero e
la C.E.I., nell'àmbito della collaborazione diretta a
favorire la conservazione e la consultazione delle
biblioteche appartenenti a enti e istituzioni
ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni
librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su
altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e
istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di
conservazione.
2. Il Ministero e
la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di
assicurare ogni possibile intervento atto a garantire
misure di sicurezza, antifurto, antincendio e
prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi
storici anteriori a 50 anni delle biblioteche
appartenenti ai predetti enti e istituzioni.
3. Al fine di
consentire ogni approfondimento scientifico e ogni
intervento tecnico volti alla conservazione e alla
tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I.
si impegnano a concordare indirizzi e a definire
strumenti omogenei in materia di inventariazione e
catalogazione del materiale librario.
4. Al fine di
garantire l'uniformità dei formati di descrizione
catalografica, la diffusione delle informazioni
bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche
mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la
C.E.I. concordano che - nel quadro dei processi di
cooperazione tra biblioteche per quanto attiene
l'informatizzazione - la rete italiana per le
informazioni e i servizi bibliografici del servizio
bibliotecario nazionale (SBN) costituisce il sistema di
riferimento.
5. La
collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità
civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate
alla conservazione, consultazione e valorizzazione del
patrimonio bibliografico mediante attività di
inventariazione, catalogazione, censimento, anche
promuovendo appositi progetti.
Articolo 6
Interventi della
Chiesa cattolica.
1. L'autorità
ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione
e a disporre l'apertura alla consultazione delle
biblioteche appartenenti a enti e istituzioni
ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la
catalogazione nonché la revisione dei cataloghi
esistenti; a favorire la consultazione attraverso
l'erogazione dei servizi, quali le informazioni
bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando
comunque il patrimonio raro e di pregio.
2. Un elenco,
periodicamente aggiornato, delle biblioteche di
particolare rilevanza esistenti nelle diocesi è
trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco è
integrato con l'indicazione delle biblioteche di
particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita
consacrata e a società di vita apostolica, segnalate
alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori.
L'autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare
le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito
regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno
schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini,
tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di
personale qualificato; di inventari e di cataloghi
aggiornati.
3. L'autorità
ecclesiastica promuove attività sistematiche di
censimento e aggiornamento dei dati relativi alle
strutture e al patrimonio librario, al fine di
verificare in modo continuativo lo stato di
conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o
completare la mappa delle biblioteche appartenenti a
enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia
4. L'autorità
ecclesiastica predispone una programmazione triennale,
aggiornata annualmente, degli interventi e attività di
cui al presente articolo, avendo cura di individuare
ordini di priorità e di fornire progetti di massima con
le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto
degli interventi in materia programmati dalle regioni e
dagli altri enti locali. Tale programmazione deve essere
contestualmente inviata alle competenti autorità
pubbliche.
5. La C.E.I.
destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici
finanziamenti nell'àmbito delle risorse disponibili.
Articolo 7
Interventi dello
Stato.
1. L'ufficio
centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria provvede alla costituzione di un gruppo
permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti
dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (I.C.C.U.), un esperto dell'Istituto
centrale per la patologia del libro, due rappresentanti
dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni
culturali e l'editoria, due rappresentanti del
Coordinamento degli assessori regionali alla cultura,
tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti
dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.),
due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei
superiori e delle superiori maggiori degli istituti di
vita consacrata e delle società di vita apostolica.
2. Il gruppo
permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in
attuazione degli orientamenti formulati
dall'osservatorio centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo
quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i
seguenti compiti:
a) coordina le
richieste di intervento in favore delle biblioteche
di cui all'art. 6, comma 2, sulla base della
programmazione inviata dagli ordinari diocesani
competenti per territorio;
b) individua
le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le
strutture competenti per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a);
c) formula
pareri e proposte in ordine alla inventariazione,
catalogazione, tutela del patrimonio librario
(prevenzione, conservazione, restauro, decreti di
vincolo, etc.) e formazione del personale.
3. In relazione
alle problematiche e ai progetti concernenti
l'inventariazione, la catalogazione e i censimenti, l'I.C.C.U.
trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le
norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al
patrimonio librario (manoscritto, a stampa e su altro
supporto).
4. La commissione
per la conservazione del patrimonio librario nazionale
istituita presso l'ufficio centrale per i beni librari,
le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le
indicazioni tecnico-scientifiche relative alle
problematiche e ai progetti relativi alla conservazione
e alla tutela del patrimonio bibliografico.
Articolo 8
Interventi in
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato.
1. Il Ministero e
la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:
a) beni
librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I
beni librai appartenenti a diocesi, a parrocchie o
ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche soppresse
sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e
dall'autorità civile, in via prioritaria nei
programmi di intervento per l'inventariazione e la
catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro
e di trasferimento in deposito presso biblioteche
ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono
valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui
all'art. 7, in relazione anche alla qualità e alla
quantità del patrimonio storico conservato nelle
biblioteche stesse;
b) tutela
contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità
ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di
adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare
furti e alienazioni abusive dei fondi storici
anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a
enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare,
promuove la catalogazione del materiale, adotta
dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e
controlla che venga rispettata la normativa canonica
e civile in materia di alienazione, trasferimento ed
esportazione dei beni culturali. L'Ufficio centrale
per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee,
volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e
la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete
nazionale informatica (S.B.N.) e a raccordarla con
le strutture informatiche degli organi
ecclesiastici;
c) vigilanza
sul mercato antiquario. L'Ufficio centrale per i
beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria
mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui
all'art. 7, si adopera per l'incremento
dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario,
di concerto con le autorità regionali, anche
attraverso i competenti organi di polizia
giudiziaria, ai fini dell'applicazione della
normativa italiana e comunitaria in materia. Le
autorità ecclesiastiche prestano la propria
collaborazione per il raggiungimento della medesima
finalità;
d) prestiti e
mostre. Le mostre che riguardino il patrimonio
bibliografico di proprietà ecclesiastica possono
essere organizzate mediante convenzioni tra le
competenti amministrazioni ecclesiastiche e
pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e
civile. Tali convenzioni prevedono anche la
ripartizione degli oneri derivanti
dall'organizzazione delle mostre, nonché la
ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore
relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni;
e) calamità
naturali. In caso di calamità naturali le autorità
ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito
accertamento dei danni, la valutazione delle
priorità di intervento, nonché per il reperimento di
mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari
al deposito, sistemazione e restauro del materiale
danneggiato.
2. Per favorire la
formazione del personale addetto alle biblioteche
ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero si impegnano a
promuovere attività di formazione e corsi di
aggiornamento, anche in coordinamento con quelli
effettuati da altri enti, che sono realizzati
congiuntamente dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per
i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.
3. Per quanto
riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale
per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui
all'allegato A.
Parte III
Disposizioni
finali
Articolo 9
Attuazione della
presente intesa.
1. Il Ministro per
i beni e le attività culturali e il presidente della
Conferenza episcopale italiana, nell'emanare, secondo le
rispettive competenze, indirizzi e direttive per
l'attuazione della presente intesa, provvedono alla
necessaria reciproca informazione e agli opportuni
coordinamenti.
Articolo 10
Entrata in vigore.
1. Le norme della
presente intesa entrano in vigore in pari data:
a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente
della Repubblica che approva l'intesa;
b) nell'ordinamento della Chiesa con la
pubblicazione nel notiziario della Conferenza
episcopale italiana del decreto con il quale il
presidente della Conferenza medesima promulga
l'intesa.
Allegato A
1) Censimento
delle biblioteche ecclesiastiche.
Per ampliare la
conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in
relazione alla base dati dell'Anagrafe biblioteche
italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (I.C.C.U.), e di quella dell'Associazione
bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), sono
stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione
delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei
dati, all'aggiornamento regolare delle informazioni.
Tale finalità può essere perseguita mediante apposita
convenzione.
2) Censimento
delle edizioni italiane del XVI secolo.
Allo scopo di
definire compiutamente il patrimonio bibliografico
nazionale costituito dalle edizioni del secolo XVI si
provvederà al recupero dei dati relativi alle predette
edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche.
L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di
alcune biblioteche ecclesiastiche il laboratorio per la
bibliografia retrospettiva dell'I.C.C.U. già seleziona e
censisce gli esemplari in esse conservati.
3) Bibliografia
dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle
biblioteche in Italia e censimento nazionale dei
manoscritti.
Allo scopo di
definire e catalogare il patrimonio manoscritto
nazionale si provvederà al recupero dei dati relativi al
materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche,
le quali potranno utilizzare le procedure informatiche
Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la
procedura Manus per la catalogazione uniforme dei
manoscritti.
4) Catalogo degli
incunaboli.
Saranno condotte a
termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le
attività di rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca
nazionale centrale di Roma, che riguardano gli
incunaboli conservati in Italia.
5) Censimento
delle legature medievali.
Il censimento
delle legature medievali sarà condotto attraverso le
attività di descrizione e di rilevamento fotografico
presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle
ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità
civile collaboreranno alla migliore realizzazione del
censimento e favoriranno le attività di valutazione del
rischio relativo alla conservazione delle legature
medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.
Roma, 18 aprile
2000
Il ministro per i
beni e le attività culturali
On. Giovanna
Melandri
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